Regolamento progettazione costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta
Art. 10
4 / 52Prove preliminari sui materiali
In vigore dal 8 apr 1960
I materiali da impiegare nella costruzione dello sbarramento, la roccia di imposta e i diversi tipi di malte, conglomerati e altre miscele proposti per l'impiego, dovranno essere assoggettati, prima dell'inizio dei lavori e secondo un programma concordato con il Servizio dighe, ad esperienze presso laboratori specializzati, dirette ad accertarne: il peso specifico, il modulo di elasticità, le resistenze meccaniche, la permeabilità e le altre caratteristiche di cui fosse ritenuta utile la conoscenza.
Può essere inoltre richiesta l'analisi dell'acqua del serbatoio, quando se ne possa temere un'azione aggressiva sui materiali da impiegare.
I leganti utilizzati dovranno rientrare nella categoria dei cementi a termini delle vigenti "Norme per l'accettazione dei leganti idraulici", delle quali dovranno essere osservate tutte quelle prescrizioni che non siano in contrasto col presente regolamento.
I certificati delle esperienze compiute saranno inviati in originale e copia all'ufficio del Genio civile, che curerà la trasmissione degli originali al Servizio dighe.
Sulla scorta dei risultati di dette esperienze verranno definite le caratteristiche di composizione delle malte, dei conglomerati e di ogni altra miscela a da impiegare. Campioni dei materiali saranno conservati a cura dell'ufficio del Genio civile per gli eventuali controlli.
Presso il cantiere di costruzione della diga sarà impiantato, a cura del richiedente la concessione o concessionario, un laboratorio sperimentale per le prove su materiali, proporzionato all'importanza dell'opera.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-01;1363#art-rpc-10