Art. 1 · Progetto di massima
Regolamento progettazione costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenutaParte PRIMA

Art. 1

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Progetto di massima

In vigore dal 8 apr 1960
Regolamento per la progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse) PREMESSA. - Il presente regolamento si applica a tutti gli sbarramenti (dighe o traverse) la cui altezza, ai sensi dell', superi i 10 metri ed a quelli di minore altezza che determinino un invaso superiore ai 100.000 m. La Presidenza della competente Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici potrà tuttavia consentirne una applicazione parziale per i casi di minore importanza. Per gli sbarramenti non soggetti al presente regolamento, l'ufficio del Genio civile competente deciderà caso per caso, e in relazione alle caratteristiche dello sbarramento, quali delle norme seguenti siano da applicare. L'autorità militare dovrà essere in tutti i casi interessata per il rilascio del nulla osta alla realizzazione dell'opera. . Progetto di massima I progetti di massima allegati alle domande di derivazione d'acqua devono essere redatti, per la parte riguardante le opere di sbarramento, in base a rilievo diretto, topografico e geologico, della zona d'imposta dell'opera, ed a rilievo diretto, ma anche sommario, del territorio interessato dall'invaso, e devono essere corredati da una relazione geognostica preliminare. Una copia di detti progetti è trasmessa dall'ufficio del Genio civile al Servizio dighe il quale esprime in merito il proprio parere, comunicandolo all'ufficio stesso, perché venga allegato agli atti di istruttoria della domanda di derivazione. Copia del progetto di massima è trasmessa, a cura dell'ufficio del Genio civile, anche alla autorità militare competente per territorio per le eventuali prescrizioni di pertinenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-01;1363#art-rpc-1