Art. 2

Art. 2

In vigore dal 8 apr 1960
Il predetto regolamento sostituisce, a tutti gli effetti di legge, quello approvato con regio decreto 1 ottobre 1931, n. 1370. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 novembre 1959 GRONCHI SEGNI - TOGNI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1960 Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 12. - VILLA
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