Art. 1

Art. 1

In vigore dal 8 apr 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto reale 1 ottobre 1931, n. 1370, col quale fu approvato il regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta; Visto il decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, col quale fu approvato il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici; Ritenuta l'opportunità, nei riguardi tecnici e ai fini della miglior tutela dell'incolumità pubblica, di modificare le norme contenute nel predetto regolamento; Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici; Udito il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la difesa; Decreta: . È approvato l'unito regolamento, vistato dal Ministro per i lavori pubblici, per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta.
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