Capo I
Art. 9
9 / 22In vigore dal 7 feb 1960
Nel concorso per esami e per titoli, sono ammessi a sostenere la lezione i concorrenti che nella prova scritta abbiano riportato non meno di sette decimi.
Ai candidati ammessi a sostenere la lezione è data comunicazione del voto conseguito nella prova scritta.
L'ordine con cui i concorrenti sono chiamati a sostenere la prova della lezione è stabilito dalla Commissione. Del giorno fissato per la lezione è data comunicazione ai concorrenti almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
Decade dal diritto di sostenere la prova della lezione il candidato che non si trovi presente quando giunga il suo turno, salvo che non sia stato impedito da gravi motivi, nel qual caso, qualora, la Commissione non abbia ancora esaurito i lavori delle prove orali, può essere ammesso a sostenere la prova in un turno successivo.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova della lezione, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'istituto nel quale si svolge la prova stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-01;1203#art-9