Capo I
Art. 8
8 / 22In vigore dal 7 feb 1960
La Commissione del concorso per esami e per titoli dispone di 100 punti, dei quali 75 sono riservati alle prove di esame e 25 ai titoli valutabili.
Nella prima adunanza la Commissione provvede alla ripartizione dei punti, di cui al precedente comma, rispettivamente tra le prove di esame e le categorie dei titoli valutabili previste dall'.
La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione prima delle prove di esame.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-01;1203#art-8