Art. 5
Capo I

Art. 5

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In vigore dal 7 feb 1960
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per merito distinto sono nominate dai provveditore agli studi successivamente alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione. Ciascuna Commissione è costituita: 1) di un docente universitario di discipline filosofiche, pedagogiche, letterarie e affini o di un preside di Istituto statale di istruzione media di secondo grado, preferibilmente di Istituto magistrale, con funzioni di presidente; 2) di due professori ordinari di Istituto statale di istruzione media di secondo grado, dei quali uno di filosofia e pedagogia e uno di lettere italiane; 3) di un ispettore scolastico o di un direttore didattico; 4) di un maestro elementare di ruolo, appartenente all'ultima classe di stipendio, che per titoli di cultura, esperienza e capacità didattica dia particolare affidamento. A ciascuna Commissione è aggregato un impiegato del Provveditorato agli studi, con funzioni di segretario. In relazione al numero dei concorrenti, le Commissioni giudicatrici dei concorsi per esami e per titoli possono essere integrate da sottocommissioni ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-01;1203#art-5