Art. 4
Capo I

Art. 4

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In vigore dal 7 feb 1960
Il provveditore agli studi accerta il possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti prescritti dalla legge per l'ammissione ai concorsi per merito distinto. Le eventuali esclusioni dai concorsi sono disposte con decreto motivato dal provveditore agli studi. Avverso la esclusione è ammesso ricorso gerarchico al Ministero della pubblica istruzione da presentare entro il termine di trenta giorni da quello di ricezione del relativo decreto. Il ricorso gerarchico è presentato dall'interessato agli uffici del Provveditorato agli studi ed è pubblicato dal provveditore agli studi nelle forme e nei modi previsti dall'art. 165 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577. In attesa della decisione del ricorso, il ricorrente è ammesso condizionatamente al concorso dal provveditore agli studi.
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