Capo I
Art. 3
3 / 22In vigore dal 7 feb 1960
Possono partecipare ai concorsi per merito distinto gli insegnanti elementari che alla data del 1 ottobre successivo al bando del concorso appartengono ai ruoli degli insegnanti della Provincia cui si riferisce il concorso e si trovino nelle condizioni previste dall' della legge 13 marzo 1958, n. 165.
La posizione di anzianità utile per l'ammissione ai concorsi è quella maturata a tutto il 30 settembre dello anno solare in cui i concorsi sono indetti ed è determinata con l'osservanza di quanto prescritto nell', ultimo comma, della legge 13 marzo 1958; n. 165.
Nella determinazione del periodo di servizio effettivo, previsto dalla lettera b) dell' della, legge 13 marzo 1958, n. 165, si tiene conto del servizio prestato nella posizione di comando.
Al concorso per esami e per titoli per il passaggio alla terza classe di stipendio non sono ammessi coloro che, avendo già partecipato al precedente concorso, non abbiano conseguito la votazione minima stabilita nel secondo comma dell' del presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-01;1203#art-3