Art. 22
Capo II

Art. 22

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In vigore dal 7 feb 1960
Il provveditore agli studi, riconosciuta la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione, approva con proprio decreto l'elenco dei designati ed attribuisce, seguendo il criterio di cui all', l'aumento periodico anticipato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 novembre 1959 GRONCHI SEGNI - MEDICI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1960 Atti del Governo, registro n. 123, foglio n. 49. - VILLA
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