Capo II
Art. 21
21 / 22In vigore dal 7 feb 1960
Ai fini della formazione del giudizio comparativo per gli insegnanti di cui all', la Commissione prende in esame, con riguardo al servizio prestato, da ciascun insegnante posteriormente al passaggio all'ultima classe di stipendio, tutti gli elementi relativi alla continuità, all'efficacia educativa e didattica del servizio reso dallo insegnante, a particolari attestazioni di valore didattico, a servizi speciali prestati a favore di istituzioni scolastiche, alla preparazione culturale e alla attività professionale di maestro e di ogni altro sicuro elemento che valga a conferire rilievo alla personalità dell'insegnante.
Compiuta la valutazione comparativa dei singoli insegnanti la Commissione designa, elencandoli nell'ordine di merito, i più meritevoli fino alla concorrenza del 50% del numero degli ammessi allo scrutinio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-01;1203#art-21