Capo I
Art. 2
2 / 22In vigore dal 7 feb 1960
Il numero dei posti da conferire al concorso per merito distinto per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio è pari alla metà del numero degli insegnanti elementari, titolari nella Provincia in cui è indetto il concorso, la cui anzianità d'ordinario, calcolata al 1 ottobre successivo al bando, risulti di tre anni inferiore a quella prescritta, per il normale passaggio alla terza classe di stipendio, dalla tabella A annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165.
Il numero dei posti da conferire al concorso per merito distinto per il passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio è pari ad un quarto del numero degli insegnanti elementari titolari nella stessa Provincia in cui è indetto il concorso, la cui anzianità nella terza classe di stipendio, calcolata al 1 ottobre successivo al bando, risulti di tre anni inferiore a quella prescritta, per il normale passaggio alla quarta classe di stipendio, dalla citata tabella.
Al fine di comprendere nella determinazione del numero dei posti da mettere a concorso gli insegnanti trasferiti da altra Provincia, i provveditori agli studi della Provincia di origine devono trasmettere i documenti necessari entro il mese di agosto di ogni anno.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-01;1203#art-2