Capo II
Art. 18
18 / 22In vigore dal 7 feb 1960
Alle operazioni di scrutinio provvede per ogni provincia una apposita Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-01;1203#art-18