Art. 17
Capo II

Art. 17

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In vigore dal 7 feb 1960
Allo scrutinio annuale sono ammessi d'ufficio gli insegnanti che, trovandosi nelle condizioni di cui al primo comma del precedente , abbiano riportato la qualifica di "ottimo" nel triennio scolastico conclusosi il 30 settembre dello stesso anno solare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-01;1203#art-17