Art. 15
Capo II

Art. 15

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In vigore dal 7 feb 1960
L'aumento periodico anticipato per merito, previsto dall' della legge 13 marzo 1958, n. 165, è da attribuire agli insegnanti, con effetto dal compimento di un anno dalla data di decorrenza dell'ultimo aumento periodico in godimento, conseguito per anzianità, non appena abbiano compiuto nella classe nella quale conseguono l'anticipazione, tre anni scolastici di servizio consecutivi, valutabili come anni interi, qualificati "ottimo". Il beneficio di cui al precedente comma non può essere accordato per più di una volta in ciascuna classe.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-01;1203#art-15