Art. 14
Capo I

Art. 14

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In vigore dal 7 feb 1960
Per l'anno 1958 il numero dei posti da mettere a concorso sarà provvisoriamente calcolato in base al numero dei maestri che risultavano trovarsi al 1 ottobre 1958 nei ruoli provinciali nelle condizioni indicate per la partecipazione ai concorsi e sarà completato secondo il numero esatto risultante dalle operazioni di ricostruzione della carriera, a norma della legge 13 marzo 1958, n. 165. Al concorso possono partecipare coloro che alla data del 1 ottobre 1958 erano in possesso dei requisiti previsti dall' della legge 13 marzo 1958, n. 165. Gli insegnanti sono ammessi a partecipare al concorso indetto dal Provveditorato agli studi alle cui dipendenze prestavano servizio alla data del 1 ottobre 1958. I vincitori conseguono il passaggio alla classe di stipendio superiore con effetto dal 1 ottobre 1958, nei limiti dei posti messi a concorso e di quelli successivamente accertati come disponibili, ai sensi del primo comma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-01;1203#art-14