Capo I
Art. 13
13 / 22In vigore dal 7 feb 1960
Con effetto dal 1 ottobre successivo alla data del bando, i vincitori dei concorsi per merito distinto conseguono il passaggio alla classe di stipendio superiore a quella di appartenenza all'atto dell'ammissione al concorso cui hanno partecipato.
Norma transitoria
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-01;1203#art-13