Art. 13
Capo I

Art. 13

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In vigore dal 7 feb 1960
Con effetto dal 1 ottobre successivo alla data del bando, i vincitori dei concorsi per merito distinto conseguono il passaggio alla classe di stipendio superiore a quella di appartenenza all'atto dell'ammissione al concorso cui hanno partecipato. Norma transitoria
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-01;1203#art-13