Art. 95
Statuto della libera Università degli studi di LecceCapo IX

Art. 95

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In vigore dal 25 giu 1960
Il pagamento degli stipendi al personale dell'Università è effettuato in base al foglio di stipendi firmato dal rettore quale presidente del Consiglio di amministrazione; dal direttore amministrativo e dal ragioniere.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-10-22;1408#art-sdl-95