Statuto della libera Università degli studi di Lecce›Capo VIII
Art. 92
96 / 99In vigore dal 25 giu 1960
Al personale viene inoltre riconosciuto il diritto alla assistenza sanitaria in conformità con le norme regolatrici della materia per i dipendenti da Enti di diritto pubblico.
Al relativo onere finanziario l'Università provvede mediante deliberazione del Consiglio di amministrazione alla fine dell'anno accademico, in base all'apposito capitolo del bilancio di previsione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-10-22;1408#art-sdl-92