Art. 74
Statuto della libera Università degli studi di LecceCapo V

Art. 74

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In vigore dal 25 giu 1960
Gli assistenti coadiuvano il professore nella ricerca scientifica e sono chiamati a coadiuvarlo, ma non a sostituirlo nell'attività didattica. Devono tenere corsi regolari di lezioni propedeutiche o istituzionali e correggere le eventuali esercitazioni scritte. Alle cattedre di lingue e letterature straniere possono essere assegnati lettori, invece di assistenti, ma con gli stessi obblighi degli assistenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-10-22;1408#art-sdl-74