Art. 55
Statuto della libera Università degli studi di Lecce

Art. 55

33 / 99
In vigore dal 25 giu 1960
Per gli studenti che provengono da altra Facoltà di magistero, la Facoltà stabilisce, caso per caso, l'anno di corso al quale sono ammessi e l'ordine degli studi che debbono seguire. La stessa norma vale per i laureati e diplomati che si scrivono per una delle lauree conferite dalla Facoltà. In questi casi i richiedenti debbono essere in possesso del diploma di abilitazione magistrale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-10-22;1408#art-sdl-55