Statuto della libera Università degli studi di Lecce
Art. 18
3 / 99In vigore dal 25 giu 1960
L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che deve svolgere in modo originale e in buona forma italiana un tema concordato col professore della disciplina, nella quale il candidato deve avere superato un esame biennale.
L'indicazione del tema, col visto del professore che l'ha accettato, deve essere depositato nella segreteria della Facoltà almeno un anno prima che sia presentata la dissertazione.
Questa deve essere consegnata alla segreteria in triplo esemplare dattiloscritto almeno un mese prima del termine fissato dalla Facoltà per l'inizio della sessione degli esami di laurea, senza possibilità di proroga, e deve essere accompagnata da un breve riassunto in otto copie.
Nella discussione della dissertazione sarà relatore principale il professore della disciplina, assistito da due correlatori scelti dal preside, uno di ufficio ed uno tra quelli dei professori, interpellati tempestivamente da lui, che ne abbiano fatto richiesta.
Questi ultimi saranno preferibilmente proposti dal preside al rettore per la nomina della Commissione.
A tutti i commissari, che non siano il relatore o i correlatori sarà distribuita, a cura della segreteria, una copia del riassunto.
È obbligo dei commissari essere presenti, o denunziare tempestivamente al preside la propria assenza, perché egli possa provvedere alla sostituzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-10-22;1408#art-sdl-18