Art. 13
Statuto della libera Università degli studi di LecceCapo III

Art. 13

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In vigore dal 25 giu 1960
Gli insegnamenti di ciascuna Facoltà si distinguono in fondamentali e complementari a norma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni. Per i corsi liberi, i Consigli delle rispettive Facoltà devono, caso per caso, dichiarare se il programma presentate dal libero docente, per estensione e per numero di ore di insegnamento e di esercitazioni, corrisponde al corso fondamentale e complementare.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-10-22;1408#art-sdl-13