Art. 28
Statuto della Scuola nazionale di meccanica agraria

Art. 28

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In vigore dal 17 apr 1960
Il personale per il funzionamento della Scuola nazionale di meccanica agraria è quello previsto dalla tabella organica annessa al presente statuto, vista e firmata, dal Ministro per la pubblica istruzione. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione MEDICI
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