Art. 19
Statuto della Scuola nazionale di meccanica agraria

Art. 19

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In vigore dal 17 apr 1960
Il direttore di ciascuna sezione è consegnatario delle macchine, attrezzi e strumenti di proprietà della Scuola nazionale di meccanica agraria che siano assegnati in uso alla sezione. Egli cura altresì la tenuta degli inventari e dei registri di magazzino per i materiali di consumo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-10-13;1373#art-sds-19