Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 apr 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica; Vista la legge 24 luglio 1959, n. 592, con la quale viene istituita la Scuola nazionale di Stato per la meccanica agraria ed in particolare l' che prevede l'approvazione dello statuto della predetta Scuola; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Decreta: È approvato l'unito statuto della Scuola nazionale di Stato per la meccanica agraria, firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farle osservare. Dato a Roma, addì 13 ottobre 1959 GRONCHI MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1960 Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 121. - VILLA
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