Statuto›Titolo I
Art. 9
14 / 21In vigore dal 11 feb 1960
Il Consiglio di amministrazione è composto:
a) del direttore che lo presiede;
b) di due membri designati collegialmente dei presidi delle Facoltà tra i professori di ruolo che appartengono all'Istituto;
c) di tre rappresentanti del Governo: a) l'intendente di finanza della Provincia; b) persona scelta dal Ministero della pubblica istruzione fra quelle di riconosciuta competenza nel campo dell'attività armatoriale; c) persona designata dal Mistero della marina mercantile;
d) di tre rappresentanti rispettivamente della Provincia, della Camera di commercio, industria e agricoltura e del comune di Napoli;
e) del direttore amministrativo.
Altri enti e privati, qualora concorrano al mantenimento dell'Istituto con un contributo annuo non inferiore a L. 100.000, hanno diritto di designare ciascuno un proprio rappresentante.
I delegati durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
Le finzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate dal direttore amministrativo dall'Istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-10-13;1213#art-s-9