Art. 5
StatutoTitolo I

Art. 5

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In vigore dal 11 feb 1960
Oltre ai corsi ufficiali, nell'Istituto possono essere tenuti corsi liberi a titolo privato. I liberi docenti, che hanno depositato il decreto di abilitazione e intendono impartire l'insegnamento, debbono presentare il programma del corso il mese di giugno. Il Consiglio della Facoltà, esaminati i programmi presentati, li coordina fra loro e con i corsi ufficiali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-10-13;1213#art-s-5