Statuto›Titolo II
Art. 13
18 / 21In vigore dal 11 feb 1960
Sono insegnamenti fondamentali:
1) analisi matematica, algebrica ed infinitesimale (biennale);
2) geometria analitica, con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (biennale);
3) meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno;
4) fisica sperimentale (biennale);
5) chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
6) lingua straniera (biennale);
7) astronomia generale e sferica;
8) astronomia geodetica;
9) astronomia nautica (biennale);
10) arte navale (biennale);
11) navigazione e magnetismo navale (biennale);
12) meteorologia e oceanografia;
13) elementi di architettura e costruzioni navali;
14) macchine marine;
15) idrografia;
16) elettrotecnica applicata alla nave;
17) teoria e tecnica delle onde elettromagnetiche;
18) esercitazioni di fisica sperimentale;
19) radiotecnica.
Sono insegnamenti complementari:
1) navigazione aerea;
2) statistica applicata ai fenomeni naturali;
3) lingua francese o inglese o tedesca.
Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno di due, da lui scelti fra i complementari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-10-13;1213#art-s-13