Art. 10
StatutoTitolo I

Art. 10

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In vigore dal 11 feb 1960
Gli insegnamenti vengono impartiti sotto forma di lezioni cattedratiche e di esercitazioni pratiche. Ogni insegnamento si svolge, di regola, in tre ore settimanali di lezioni, da tenersi in giorni distinti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-10-13;1213#art-s-10