Art. 1
1 / 1In vigore dal 28 feb 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110;
Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526;
Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367;
Visto il decreto Ministeriale 23 novembre 1957, n. 3892;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni ed aggiunte;
Visti i pareri della Commissione per le funicolari aeree e terrestri e del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Visto il conforme parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
È approvato e reso esecutorio l'atto capitolato stipulato il 12 agosto 1959 tra i delegati dei Ministri per i trasporti e per il tesoro, in rappresentanza dello Stato, ed il rappresentante della Società per azioni Funivia del Monte Santo e del Lussari, con sede in Udine, per la concessione a quest'ultima della costruzione e dell'esercizio, con sovvenzione governativa, della funicolare aerea in servizio pubblico per trasporto di persone e di cose da Tarvisio (località Valbruna) al Monte Santo di Lussari.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 settembre 1959
GRONCHI
ANGELINI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, foglio n. 36. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-09-26;1310#art-1