Art. 9
Statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici

Art. 9

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In vigore dal 28 nov 1959
Le deliberazioni del Consiglio nazionale vengono adottate a maggioranza di voti dei presenti. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto quando riguardino persone.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-09-02;931#art-sde-9