Statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici
Art. 9
9 / 28In vigore dal 28 nov 1959
Le deliberazioni del Consiglio nazionale vengono adottate a maggioranza di voti dei presenti.
Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto quando riguardino persone.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-09-02;931#art-sde-9