Art. 8
Statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici

Art. 8

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In vigore dal 28 nov 1959
Ciascun presidente di Ordine provinciale, dietro autorizzazione del proprio Consiglio direttivo, può delegare per rappresentarlo alle sedute del Consiglio nazionale altro iscritto all'Albo professionale della Provincia, o un altro presidente di Ordine provinciale. Ciascun componente del Consiglio nazionale non può avere che una sola delega.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-09-02;931#art-sde-8