Statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici
Art. 7
7 / 28In vigore dal 28 nov 1959
Il Consiglio nazionale è convocato dal presidente e si riunisce in assemblea ordinaria una volta all'anno non oltre il 30 del mese di aprile ed in assemblea straordinaria quando il presidente ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta dal presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici o da un quinto dei suoi componenti.
La richiesta di convocazione dell'assemblea da parte dei suoi componenti o del presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici deve essere motivata e deve contenere la indicazione esatta degli argomenti da sottoporre alla discussione del Consiglio nazionale.
La convocazione è fatta mediante avviso a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare.
Il Consiglio nazionale è legalmente costituito in prima convocazione quando vi intervenga la metà dei suoi componenti e in seconda convocazione - che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e con il medesimo invito di questa - quale che sia il numero dei presenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-09-02;931#art-sde-7