Statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici
Art. 3
3 / 28In vigore dal 28 nov 1959
A norma dell' del decreto legislativo dei Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, la iscrizione all'E.N.P.A.M. è obbligatoria per tutti gli iscritti agli Albi dei medici chirurghi compilati e tenuti dagli Ordini provinciali ai sensi dell' dello stesso decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-09-02;931#art-sde-3