Art. 28
Statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici

Art. 28

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In vigore dal 28 nov 1959
Per quanto non previsto nel presente statuto e nel relativo regolamento, si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore. Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ZACCAGNINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-09-02;931#art-sde-28