Art. 26
Statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici

Art. 26

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In vigore dal 28 nov 1959
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale esercita la vigilanza sull'Ente e può ordinare ispezioni ed indagini sul suo funzionamento. Qualora siano accertate gravi irregolarità nel funzionamento dell'Ente, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, può essere disposta la nomina di un commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Ente con i poteri, per la durata non superiore a sei mesi, che saranno fissati nel decreto stesso.
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