Art. 25
Statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici

Art. 25

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In vigore dal 28 nov 1959
L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, unitamente alle relazioni degli Organi amministrativi e di controllo saranno trasmessi entro un mese dalle deliberazioni di approvazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la ratifica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-09-02;931#art-sde-25