Art. 23
Statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici

Art. 23

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In vigore dal 28 nov 1959
Le entrate dell'Ente si distinguono in ordinarie e straordinarie. Sono entrate ordinarie: a) i contributi obbligatori dovuti dagli iscritti a norma dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233, del 13 settembre 1946, convertito nella legge n. 561 del 17 aprile 1956; b) i contributi versati dagli Enti mutualistici in base ad accordi e convenzioni; c) i redditi patrimoniali dell'Ente. Sono entrate straordinarie: a) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità; b) le somme che per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, vengano in possesso dell'Ente. I contributi di cui alla lettera a) verranno versati all'Ente come prescritto dall'art. 33 del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233, del 13 settembre 1946, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 5 aprile 1950, n. 221.
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