Art. 15
Statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici

Art. 15

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In vigore dal 28 nov 1959
Il Comitato esecutivo è composto dal presidente, dal vicepresidente, da uno dei componenti il direttivo eletti dal Consiglio nazionale e dai membri di cui alle lettere b), c) e d) di cui all' del presente statuto. I membri del Comitato esecutivo durano in carica lo stesso periodo di tempo del Comitato direttivo. Presiede le adunanze il presidente o in caso di sua assenza il vice-presidente. Le funzioni di segretario del Comitato esecutivo sono esercitate dal segretario del Comitato direttivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-09-02;931#art-sde-15