Art. 14
Statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici

Art. 14

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In vigore dal 28 nov 1959
Spetta al Comitato direttivo: a) di deliberare i regolamenti concernenti la imposizione e la riscossione dei contributi e la erogazione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali; b) di deliberare i regolamenti che disciplinano la attività ed il funzionamento dell'Ente e quelli riguardanti il personale; c) di esaminare entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il conto consuntivo dell'Ente da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale; d) di deliberare entro il 30 novembre di ciascun anno sul bilancio preventivo per l'anno successivo; e) di deliberare gli investimenti delle disponibilità dell'Ente; f) di provvedere a quanto altro occorra per la gestione dell'Ente secondo le norme di legge in vigore, del presente statuto e dei regolamenti dell'Ente; g) di deliberare in seconda istanza in via definitiva sui ricorsi degli iscritti e dei loro aventi causa relativi alle applicazioni dei contributi ed alla erogazione delle prestazioni; h) di eleggere uno dei membri di cui alla lettera a) dell' a fare parte del Comitato esecutivo; i) di nominare il direttore generale dell'Ente. Il Comitato direttivo può delegare le attribuzioni di cui alle lettere e) ed f) del precedente comma al Comitato esecutivo per atti e materie volta a volta determinati. Il Comitato è inoltre investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Ente secondo le direttive del Consiglio nazionale. Le delibere di cui alle lettere a), b) ed i) sono sottoposte alla approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
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