Statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici
Art. 14
14 / 28In vigore dal 28 nov 1959
Spetta al Comitato direttivo:
a) di deliberare i regolamenti concernenti la imposizione e la riscossione dei contributi e la erogazione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali;
b) di deliberare i regolamenti che disciplinano la attività ed il funzionamento dell'Ente e quelli riguardanti il personale;
c) di esaminare entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il conto consuntivo dell'Ente da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale;
d) di deliberare entro il 30 novembre di ciascun anno sul bilancio preventivo per l'anno successivo;
e) di deliberare gli investimenti delle disponibilità dell'Ente;
f) di provvedere a quanto altro occorra per la gestione dell'Ente
secondo le norme di legge in vigore, del presente statuto e dei regolamenti dell'Ente;
g) di deliberare in seconda istanza in via definitiva sui ricorsi degli iscritti e dei loro aventi causa relativi alle applicazioni dei contributi ed alla erogazione delle prestazioni;
h) di eleggere uno dei membri di cui alla lettera a) dell' a fare parte del Comitato esecutivo;
i) di nominare il direttore generale dell'Ente.
Il Comitato direttivo può delegare le attribuzioni di cui alle lettere e) ed f) del precedente comma al Comitato esecutivo per atti e materie volta a volta determinati.
Il Comitato è inoltre investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Ente secondo le direttive del Consiglio nazionale.
Le delibere di cui alle lettere a), b) ed i) sono sottoposte alla approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-09-02;931#art-sde-14