Statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici
Art. 13
13 / 28In vigore dal 28 nov 1959
Il Comitato direttivo si riunisce ordinariamente almeno ogni tre mesi e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio sindacale.
La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare.
In caso di urgenza, il termine di preavviso potrà essere ridotto a tre giorni. Per la validità delle sedute del Comitato direttivo è necessaria la presenza di almeno otto dei suoi componenti oltre il presidente od il vicepresidente.
Ogni membro ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
Le funzioni di segretario del Comitato direttivo vengono esercitate da un funzionario dell'Ente nominato dal Comitato stesso su proposta del presidente.
Le votazioni riguardanti le persone sono fatte a scrutinio segreto.
I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e dal segretario e trascritti nell'apposito libro dei verbali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-09-02;931#art-sde-13