Statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici
Art. 11
11 / 28In vigore dal 28 nov 1959
Spetta al Consiglio nazionale:
a) di eleggere il presidente, il vice-presidente e dieci membri del Comitato direttivo tra gli iscritti all'Ente;
b) di eleggere due sindaci effettivi e due supplenti da scegliere fra gli iscritti all'Ente;
c) di determinare la misura del compenso annuo al presidente, al vice-presidente e ai componenti del Collegio sindacale e l'importo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli Organi dell'Ente;
d) di deliberare le direttive di massima per il conseguimento degli scopi statutari;
e) di deliberare, d'accordo con il Consiglio nazionale della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, l'ammontare dei contributi di cui all' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233;
f) di deliberare le modifiche allo statuto;
g) di deliberare, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, sui bilanci consuntivi presentati dal Comitato direttivo.
Le elezioni di cui alle lettere a) e b) avvengono a maggioranza di voti e a scrutinio segreto.
Le deliberazioni di cui alle lettere f) e g) devono essere sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-09-02;931#art-sde-11