Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 9 feb 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, sull'istituzione del monopolio statale delle banane, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 899, modificato dal regio decreto-legge 7 gennaio 1938, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1938, n. 2086; Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Vista la legge 29 aprile 1953, n. 430, sulla soppressione del Ministero dell'Africa italiana; Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda Monopolio Banane; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria ed il commercio, per la grazia e giustizia e per i trasporti; Decreta: È approvato l'unito regolamento per la vendita all'ingrosso delle banane. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 settembre 1959 GRONCHI SEGNI - TAVIANI - TAMBRONI - COLOMBO - GONELLA - ANGELINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1960 Atti del Governo, registro n. 123, foglio n. 48. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-09-02;1207#art-1