Art. 1

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In vigore dal 10 nov 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione: Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:. Art. 22. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di "diritto tributario". Art. 69. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti quelli di: "storia della filosofia moderna e contemporanea"; "storia contemporanea". Art. 89. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di "anatomia topografica". Tutte le Scuole post-universitarie in medicina e chirurgia di cui all'art. 278 e seguenti - ad eccezione di quella in nipiologia - assumono la denominazione di Scuole di specializzazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 agosto 1959 GRONCHI MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1959 Atti del Governo, registro n. 121, foglio n. 75. - VILLA
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