Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 10 mar 1960
In aggiunta alle Facoltà della Università di Palermo indicate nella tabella A annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, è istituita la Facoltà di magistero, la quale viene mantenuta con i mezzi forniti secondo la convenzione di cui al precedente articolo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-26;1341#art-2