Art. 9
Capo I

Art. 9

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In vigore dal 1 gen 1960
Ai sottufficiali e ai militari di truppa valutati per l'avanzamento è data comunicazione dell'esito del giudizio. Il sottufficiale e il militare di truppa dichiarato non idoneo all'avanzamento è sempre valutato nuovamente in occasione della formazione del quadro ordinario di avanzamento successivo al quadro, ordinario o suppletivo, per il quale fu precedentemente valutato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-26;1088#art-9