Art. 41
Capo VI

Art. 41

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In vigore dal 1 gen 1960
Il presente regolamento entrerà in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 agosto 1959 GRONCHI SEGNI - TAVIANI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1959 Atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 134. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-26;1088#art-41