Capo I
Art. 4
4 / 41In vigore dal 1 gen 1960
La Commissione di avanzamento e le altre Commissioni previste dal presente regolamento sono formate e procedono ai loro lavori con l'osservanza delle norme di cui al presente articolo e al successivo , a meno che non sia diversamente disposto nei singoli casi.
Le Commissioni sono nominate e convocate dal comandante generale e sono composte da ufficiali della Guardia di finanza in servizio permanente effettivo di cui il più elevato in grado o più anziano ha le funzioni di presidente e il meno elevato in grado o meno anziano ha le funzioni di membro segretario.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-26;1088#art-4