Art. 39
Capo VI

Art. 39

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In vigore dal 1 gen 1960
Le disposizioni contenute nel capo II del presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, anche per l'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa in congedo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-26;1088#art-39